Sistema Economico Sovrano
Statuto
Disposizioni Generali
Finalità dell’istituto
Gli Aderenti
Gli Organi Sociali
Le Risorse Economiche
Libri Sociali
La Responsabilità
Rapporti con altri Enti e Soggetti
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Denominazione e sede
È costituito l’Istituto dell’Unione delle Eterne Essenze Incarnate denominato “Sistema Economico Sovrano”. La sede dell’Istituto non è stabilita. Il presente Statuto sarà registrato presso il Tribunale popolare della Legge naturale, nel più breve tempo possibile, subito dopo la sua emanazione e traduzione. Il simbolo dell’Istituto è il fiore della vita a colori, come riportato in calce a questo Atto.
Articolo 2
Statuto
L’Istituto “Sistema Economico Sovrano” è disciplinato dal presente Statuto e agisce, in qualità di Ente Economico, non finanziario, entro i limiti delle Leggi Universali, Naturali e Comuni, e dei principi generali del buon senso e della consuetudine popolare. L’Istituto è disciplinato, altresì, dalle norme di questo Statuto, ispirate ai principi della sua Costituzione ed ai criteri della trasparenza amministrativa, buon senso, collaborazione, etica, sostegno reciproco, fratellanza, coordinamento e sviluppo armonico.
Articolo 3
Efficacia dello Statuto
Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’Attività dell’Istituto, e vincola alla sua osservanza i partecipanti allo stesso.
Articolo 4
Modificazione dello Statuto
Il presente Statuto è modificabile con deliberazione all’unanimità del Coordinamento secondo le modalità di cui all’art. 14.
Articolo 5
Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto è interpretato secondo le regole del buon senso e reciproca collaborazione, secondo le leggi universali, naturali e comuni.
Articolo 6
Territorialità
La competenza dell’Istituto non ha limiti territoriali. L’Istituto, inizialmente, opererà nel territorio prestabilito, con possibilità di espansione su tutte le altre terre in cui gli individui dimoranti ne attestino la volontà manifesta di partecipazione.
TITOLO II
FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Articolo 7
Finalità
L’Istituto denominato “Sistema Economico Sovrano” costituisce il luogo nel quale sono privilegiate le relazioni umane, dove ogni Eterna Essenza può interagire, quale individuo, nelle azioni di “creare i propri valori energetici secondo le norme stabilite dal presente Atto Costitutivo e Statuto, depositare e prelevare i propri beni, liberamente, in un rapporto di equità/reciprocità/solidarietà tra i partecipanti”. Gli scopi prioritari e coerenti che si prefigge il “Sistema Economico Sovrano” sono:
consentire ad ogni Eterna Essenza Incarnata di soddisfare le proprie e altrui fondamentali necessità esperienziali umane quotidiane, materiali e relazionali, in un clima di fraterna cooperazione;
facilitare, ogni partecipante, nell’adeguata gestione dei tempi quotidiani individuali, che sia più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura dell’individuo, di quanti lo circondano e si relazionano con esso.
Il Coordinamento, di concerto con le comunità territorialmente competenti, stabilirà, ad ogni occasione utile, l’importo da inserire nel circuito e gli incaricati della gestione, per la realizzazione e/o manutenzione di eventuali opere e servizi pubblici. Salvo casi di dolo o colpa grave, da stabilirsi in sede giudiziaria popolare, i danni causati verso terzi e loro proprietà o verso Istituzioni popolari saranno risarciti direttamente dai fondi creati per tale scopo al momento del bisogno. Il presupposto per la realizzazione di tali scopi consiste nello sviluppo e condivisione delle proprie capacità, doti, disponibilità, bisogni, richieste, desideri, sentimenti, valori, conoscenze, condividendoli affinché ciascuno possa trarne, nello stesso tempo, utilità materiale e nutrimento morale. L’obiettivo del “Sistema Economico Sovrano” sta nel garantire una vita dignitosa a ogni Essere Umano e promuovere la condivisione e partecipazione di tutti coloro che sperimentano il piano dimensionale di Gaia, oltre ogni diversità di stato, luogo, origine e prestazione, garantendo a ciascuno l’opportunità di manifestare la propria volontà e capacità, nel libero arbitrio, nel rispetto proprio e altrui e nell’equilibrio universale, per il rinnovamento dell’Umanità nell’ordine del Nuovo Paradigma, in comunione con la Grande Madre Terra, Gaia, Uras, Pneumas, Agora, Saras, ecc.
Articolo 8
Norme per gli scambi
È l’energia vitale, manifestata nel tempo impiegato nel dare e nel ricevere, l’unità di misura riferita alla trasmutazione in valore di scambio, per la correlazione tra individui Autodeterminati e non. Un’ora di tempo dedicato ha valore quantificato in corrispettivi economici denominati DIN, valutabili a seconda dalla prestazione offerta. Nello svolgere i servizi prescelti, i partecipanti dovranno assumersi tutte le responsabilità derivanti da essi (infortuni, incidenti, responsabilità di ogni genere e grado verso terzi, ecc.) . La certificazione delle ore di prestazione d’opera svolte avviene tramite comunicazione e registrazione per mezzo di codici informatici individuali. La frazione dell’ultimo lasso temporale di prestazione d’opera di 30 (trenta) minuti più 1 (uno) è considerata intera. L’Istituto si avvale del Tribunale popolare per quantificare e tradurre in valore corrispettivo tutti gli importi relativi all’ammontare dei risarcimenti danni richiesti e accertati che possono essere avanzati da ogni singolo individuo Autodeterminato, a causa di danni di origine intenzionale arrecati da Autodeterminati terzi iscritti all’Istituto. È diritto di ogni partecipante ricevere quotidianamente, il valore stabilito in 20 (venti) DIN, quale reddito di esistenza, il cui valore potrà essere modificato all’occorrenza in occasione di Assemblea del Coordinamento. Ogni partecipante ha diritto di chiedere somme in prestito, per fabbisogni personali e/o familiari, che saranno rese secondo parametri prestabiliti e indicati nel sistema informatico, senza interessi. In caso di trapasso del richiedente, nessuna rivalsa economica, e/o di altra natura, sarà avviata verso familiari e/o terzi per la somma residua e la stessa sarà cancellata. Gli EURO e altre monete/valute nazionali o complementari, in possesso di coloro che intendono depositare o convertire il proprio ammontare in DIN, riceveranno una conversione a seconda delle norme vigenti all’atto della transazione.
TITOLO III
GLI ADERENTI
Articolo 9
Iscrizione
L’apertura del portafoglio presso il “Sistema Economico Sovrano” si attiva all’atto dell’Iscrizione da parte del singolo individuo, che diviene automaticamente parte integrante dell’Istituto a tutti gli effetti. La volontà di partecipazione si presenta per via telematica al Coordinamento dell’Istituto, ai quali compete la registrazione, negazione, sospensione o espulsione in caso di comprovati motivi. In questo caso il provvedimento dev’essere discusso, motivato e approvato in sede assembleare del Coordinamento, all’unanimità. L’iscrizione è riferita al singolo individuo e nei confronti di coloro sui quali ricade, a vario titolo, la propria responsabilità e comunque non oltre il sedicesimo anno di età, o in caso di mancanza di capacità d’intendere e volere. Per ogni rapporto e/o comunicazione, i partecipanti si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro degli Iscritti partecipanti.
Requisiti richiesti:
accettazione dello Statuto e delle norme amministrative dell’Istituto.
All’atto dell’iscrizione il nuovo Partecipante riceve le chiavi d’accesso per la gestione del proprio portafoglio. Qualunque partecipante può recedere dall’accordo, tramite comunicazione informatica. Il sistema provvederà a interrompere automaticamente l’erogazione del rispettivo valore.
Articolo 10
Diritti
Gli aderenti al “Sistema Economico Sovrano”, nel caso si adoperino per incarichi loro attribuiti dal Coordinamento, hanno diritto di trasmutare il tempo dedicato alla propria opera verso l’Istituto in valore energetico, con gli stessi criteri generali adottati per la creazione del valore stabilito nelle regole statutarie per tutti i partecipanti, ai sensi delle leggi sopra citate e nei limiti stabiliti dall’Istituto stesso.
Articolo 11
Doveri
I Partecipanti sono tenuti ad un comportamento retto. Gli eventuali incaricati di mansioni amministrative offrono il proprio contributo individualmente, dietro compenso derivante dai principi di creazione del valore previsti dal presente Statuto. La gestione dei fondi è limitata alla sicura e corretta conservazione degli stessi, senza possibilità alcuna di investimenti e/o destinazioni diverse da quelle stabilite dalle norme statutarie, e comunque salvo approvazione del Coordinamento. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Istituto. Il corretto comportamento del Partecipante sia nei confronti degli altri aderenti, sia verso l’esterno dell’Istituto, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, lealtà, etica, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal coordinamento. Le richieste di fondi per la realizzazione di servizi e infrastrutture per le Comunità saranno inoltrate e utilizzate su discussione e approvazione, all’unanimità, secondo le norme vigenti all’atto della richiesta, dalle Comunità iscritte interessate.
Articolo 12
Recesso/esclusione
Il Partecipante può recedere dall’Istituto mediante comunicazione informatica da inviare al Coordinamento. In questo caso gli addetti provvederanno a mantenere i dati del titolare del portafoglio in archivio, per un periodo congruo, in considerazione di un possibile reintegro dell’interessato. Il Partecipante che all’atto del recesso ha in corso la restituzione di un prestito sarà tenuto in sospeso e all’atto del reintegro il sistema provvederà a prelevare il credito, secondo i parametri prestabiliti. Il Partecipante che, coi suoi atti e comportamenti, lede l’etica ed i principi ispiratori dell’Istituto, può essere sanzionato dal Coordinamento, in casi gravi attraverso l’intervento del Tribunale popolare. La sanzione dovrà essere comunicata al Partecipante, specificandone le motivazioni.
TITOLO IV
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 13
Indicazione degli organi sociali
Sono organi dell’Istituto:
il Coordinamento d’Istituto;
Il Facilitatore.
Dette cariche saranno ricoperte da coloro che si rendono disponibili e che risultano essere all’altezza dell’incarico, dietro approvazione, all’unanimità, del Coordinamento.
Articolo 14
L’Assemblea
L’Assemblea Generale è composta da tutti i componenti del Coordinamento. L’Assemblea è coordinata dal Facilitatore in carica. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto e per deliberare il trasferimento della eventuale sede o lo scioglimento dell’Istituto. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria si riunisce quando il Coordinamento lo ritiene necessario e/o opportuno, per quella straordinaria quando un decimo degli aderenti ne faccia richiesta.
I Coordinamenti convocano le Assemblee a mezzo:
avviso pubblicato on line almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza;
avviso affisso nei locali (se esistenti) della sede almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.
Gli avvisi devono contenere l’ordine del giorno. Le Assemblee riunite in via ordinaria o straordinaria, sono validamente costituite indipendentemente dal numero dei partecipanti intervenuti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta o relativa in caso di più opzioni. L’Assemblea può deliberare sull’attribuzione dell’incarico di Facilitatore. Ad ogni aderente spetta un voto. Gli assenti non possono utilizzare deleghe. I voti sono palesi, tranne quando l’Assemblea non lo ritenga opportuno. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che è redatto dai Coordinatori o da un componente appositamente nominato dagli intervenuti ed è sottoscritto dai partecipanti. Il verbale è conservato, a cura del Coordinamento, nella sede centrale e trascritto su appositi registri. Ogni aderente all’Istituto ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne una copia.
Articolo 15
Coordinamento
Il Coordinamento è composto dai Soci Fondatori, di cui il Facilitatore incaricato ha sempre diritto di farne parte, necessari per il buon funzionamento e la normale amministrazione dell’Istituto. In occasione delle Assemblee ordinarie, si determinano e/o si rinnovano gli incaricati, con voto palese, fra i propri aderenti. I componenti del Coordinamento durano sino a che rinunciano all’incarico. Se venissero a mancare uno o più componenti del Coordinamento, lo stesso provvederà all’integrazione. Il Coordinamento è l’organo che svolge le attività esecutive dell’Istituto, previste nello Statuto. Il Facilitatore in carica non ha scadenza di mandato, salvo dimissioni o revoca da parte del Coordinamento.
In particolare il Coordinamento ha le seguenti funzioni:
amministra l’Istituto;
predispone le linee programmatiche;
nomina tra i Coordinatori i Rappresentanti dell’Istituto per le relazioni esterne.
Il Coordinamento delibera con il voto favorevole all’unanimità dei partecipanti presenti alle rispettive Assemblee.
Articolo 16
Funzioni del Coordinamento
Il Coordinamento rappresenta l’Istituto e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Istituto. Esso ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell’Istituto, tenendo contatti con gli altri individui Autodeterminati e i cittadini del territorio.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 17
Indicazioni delle risorse
Le risorse economiche dell’Istituto sono costituite da:
a) beni immobili e mobili
b) contributi degli aderenti
c) donazioni e lasciti
d) contributi da esterni
e) contributi di organismi nazionali o internazionali.
Articolo 18
I beni
I beni dell’Istituto sono beni immobili e beni mobili da essa acquistati e ad essa intestati. Essi vengono annualmente censiti ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede centrale dell’Istituto (Coordinamento). Simili attività possono essere sviluppate dalle eventuali sedi territoriali dell’Istituto, se costituite, che provvederanno ad informare la sede centrale. Tutti i relativi registri possono essere consultati dai partecipanti.
Articolo 19
Compiti del Facilitatore
Il Facilitatore può usufruire dei fondi disponibili per i propri compiti connessi all’amministrazione dell’Istituto e al suo buon funzionamento, utilizzabili per ogni esigenza di spostamento, pubbliche relazioni, gestione informatica, attribuzioni d’incarichi, spese ordinarie e straordinarie e per quanto non previsto da questo articolo purché finalizzato al buon andamento dell’Istituto. Delle spese dovrà sempre, o comunque periodicamente, rendere conto al Coordinamento.
Articolo 20
I conti dei Soci
Gli importi dei relativi portafogli in DIN dei partecipanti si estinguono completamente al trapasso dell’intestatario e sono, conseguentemente, azzerati. Tali importi non possono, in nessun caso, essere trasferiti a terzi.
Articolo 21
Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Coordinamento che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Istituto.
Articolo 22
Scioglimento e devoluzione dei beni
Per deliberare lo scioglimento dell’Istituto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto all’unanimità dell’Assemblea del Coordinamento. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Istituto nomina uno o più incaricati e decide sulla destinazione del patrimonio ad altro Istituto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (alla sede centrale dell’Istituto in caso di chiusura di eventuale Filiale).
TITOLO VI
LIBRI SOCIALI
Articolo 23
Libri contabili
L’Istituto, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi amministrativi e i rapporti con i partecipanti e di garantire la trasparenza e la sensatezza della struttura, è dotato dei seguenti libri sociali, in forma cartacea o elettronica o entrambe:
libro contabile;
libro partecipanti;
libro dei verbali delle Assemblee del Coordinamento;
libro inventari.
TITOLO VII
LA RESPONSABILITÀ
Articolo 24
Responsabilità dell’Istituto.
L’Istituto risponde esclusivamente tramite i propri incaricati, a titolo individuale e rispettivi propri beni, per eventuali danni causati per inosservanza delle norme amministrative interne e del buon senso, e per le convenzioni e contratti stipulati con terzi.
TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Articolo 25
Rapporti con enti e soggetti privati
L’Istituto coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati, al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e solidali.
Articolo 26
Disposizioni finali
I Sostenitori che, a vario titolo, parteciperanno finanziariamente alla realizzazione del progetto economico, otterranno la conversione in DIN delle somme delle proprie monete/valute investite del progetto, moltiplicate per 3 (tre). Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi universali, naturali, comuni e del buon senso, oltre agli usi e consuetudini. Il presente Atto, è redatto in originale che sarà custodito presso la sede dell’Istituto e una copia sarà depositata presso il Tribunale Popolare.
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